Si chiama società a responsabilità limitata “a capitale ridotto” la nuova forma societaria introdotta con il decreto legge n° 83 del 22 giugno 2012. La nuova s.r.l. è sorella della società a responsabilità limitata “semplificata” introdotta qualche tempo fa dal Governo Monti e infatti si adegua all’art. 2463 bis del Codice Civile che disciplina appunto la nuova s.r.l. semplificata.
La peculiarità della s.r.l. a capitale ridotto è rappresentata dall’ammontare del capitale sociale che può essere di 1 euro anche se non può superare il limite dei 10 mila euro che come sappiamo è il capitale minimo per costituire una s.r.l. ordinaria. A differenza della s.r.l. semplificata la società in questione dovrà essere costituita con un normale atto a pagamento del notaio e il ruolo di uno o più amministratori può essere ricoperto anche da persone fisiche non soci. Può essere costituita con un atto unilaterale (per le società con socio unico) o con un contratto stipulato da due o più persone che abbiano però compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione della società mentre è obbligatorio indicare nella fattura e negli altri documenti, come la corrispondenza, la denominazione sociale seguita dalla dicitura “a capitale ridotto”, dall’ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato, dall’indirizzo della sede sociale e dalla camera di commercio di riferimento.
Antonino Alfano