I trasferimenti tra società dello stesso gruppo non si considerano elusivi se avvenuti con i giusti prezzi

Spetta alla società sottoposta ad accertamento dimostrare che il prezzo, diverso dal suo “valore normale”, applicato in un trasferimento con un’altra società appartenente alla stessa holding sia giusto. Quindi l’Agenzia delle Entrate non potrà dichiarare elusivo un trasferimento se il contribuente in questione presenta valide motivazioni come stabilito dalla sentenza

della Cassazione n° 11949/2012. La normativa sul Transfer Pricing (normativa sui prezzi dei trasferimenti tra società dello stesso gruppo residenti in nazioni differenti) ha l’obiettivo di controllare i prezzi praticati nei trasferimenti tra società controllate e/o collegate per contrastare i comportamenti elusivi. Nella pratica si è potuto constatare che numerosi sono stati i tentativi messi su dalle imprese per alleviare il carico fiscale del gruppo e quindi dirottare parte degli utili verso quelle società della holding residenti in paesi caratterizzati da un sistema fiscale più attraente. L’art. 110 comma 7° del D.P.R. n° 917/1986 stabilisce che tutte le operazioni di vendita e/o di acquisto di una società italiana con un’altra residente all’estero appartenente allo stesso gruppo dovranno avvenire secondo il valore normale dei beni e/o dei servizi oggetto del trasferimento.

Antonino Alfano